Convenzione›Titolo III
Art. 26
In vigore dal 23 gen 1990
Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente è tenuto a rilasciare a tutti i funzionari consolari ed ai membri delle loro famiglie un documento che indichi la loro identità e la loro qualità di funzionario consolare o di membro della sua famiglia.
Tale documento sarà rilasciato altresì agli impiegati dell'- ufficio consolare ed ai membri delle loro famiglie che non abbiano la cittadinanza dello Stato ricevente nè la residenza permanente in tale Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-26