ConvenzioneTitolo III

Art. 31

In vigore dal 23 gen 1990
I locali consolari ed i beni dell'ufficio consolare, nonché i mezzi ufficiali di trasporto non sono soggetti ad alcuna forma di requisizione od espropriazione. Tuttavia l'espropriazione dei locali consolari è ammissibile qualora si riveli indispensabele per le necessità della difesa nazionale o per altri motivi di pubblica utilità. In tal caso lo Stato ricevente deve prendere tutte le misure possibili e necessarie per evitare ogni interferenza nello svolgimento delle funzioni consolari ed è obbligato a versare allo Stato d'invio un indennizzo immediato, adeguato ed effettivo, liberamente trasferibile in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-31

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