Convenzione›Titolo III
Art. 35
In vigore dal 23 gen 1990
1. I mezzi di trasporto di proprietà dello Stato d'invio e utilizzati a fini consolari devono essere assicurati per la responsabilità civile nei confronti di terzi.
2. I membri dell'ufficio consolare devono rispettare tutti gli obblighi stabiliti dalla legge e dai regolamenti dello Stato ricevente in materia di assicurazione per responsabilità civile relativa all'utilizzazione di qualsiasi veicolo, nave o aereo.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-35