ConvenzioneTitolo III

Art. 37

In vigore dal 23 gen 1990
I membri dell'ufficio consolare e i membri delle loro famiglie, che non abbiano la cittadinanza dello Stato ricevente e non risiedano permanentemente in detto Stato, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti di questo Stato relativi al soggiorno degli stranieri, alla registrazione, ed al permesso di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-37

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Art. 37 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987. — Testo vigente | Portale Normativo