ConvenzioneTitolo III

Art. 41

In vigore dal 23 gen 1990
1. I membri dell'ufficio consolare cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente, nonché i membri della loro famiglia non beneficiano dei privilegi ed immunità di cui agli articoli 49, 50 e 51 della Convenzione di Vienna. 2. Non beneficiano parimenti di tali privilegi e immunità i membri della famiglia del membro dell'ufficio consolare se sono cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-41

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