Convenzione›Titolo IV
Art. 43
In vigore dal 23 gen 1990
Una commissione mista, composta di funzionari designati da ciascuno dei due Stati contraenti, si riunirà su richiesta dell'uno o dell'altro Stato, al fine di assicurare la più efficace applicazione della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-43