Art. 2

In vigore dal 23 gen 1990
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' della convenzione medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987. — Testo vigente | Portale Normativo