Convenzione›Titolo IV
Art. 44
In vigore dal 23 gen 1990
1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata.
Essa potrà essere denunciata in qualsiasi momento a ciascuno degli Stati contraenti e la denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo a quello della sua notifica all'altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-44