Art. 44
ConvenzioneTitolo IV

Art. 44

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In vigore dal 23 gen 1990
1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2. La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà essere denunciata in qualsiasi momento a ciascuno degli Stati contraenti e la denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo a quello della sua notifica all'altro Stato.
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