ConvenzioneTitolo III

Art. 38

In vigore dal 23 gen 1990
I membri del personale privato dei funzionari e degli impiegati consolari, qualora non esercitino altra attività lucrativa e non siano residenti permanenti nello Stato ricevente, sono esenti, nell'esercizio delle loro funzioni, degli obblighi relativi al permesso di lavoro imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente in relazione all'impiego dei lavoratori stranieri.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-38

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Art. 38 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987. — Testo vigente | Portale Normativo