ConvenzioneTitolo III

Art. 33

In vigore dal 23 gen 1990
Per quanto riguarda i servizi pubblici di comunicazione valgono per gli uffici consolari le stesse condizioni applicate alle missione diplomatiche accreditate presso lo Stato ricevente.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-33

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