Convenzione›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 23 gen 1990
1. Lo Stato d'invio può:
a) acquistare o possedere, in piena proprietà o in qualsiasi altra forma prevista dalle leggi dello Stato ricevente, terreni, edifici, parti di edifici e loro annessi necessari allo Stato d'invio ai fini consolari, per la residenza dei membri dell'ufficio consolare o da utilizzarsi per altre finalità similari cui non si opponga lo Stato ricevente;
b) costruire edifici e loro annessi sui terreni che abbia acquisito in base al punto a) del presente paragrafo;
c) traferire i terreni, edifici e parti di edifici acquisiti o costruiti conformemente alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
2. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto delle leggi dello Stato ricevente, inclusi i regolamenti urbanistici regionali e locali, applicabili a tutti i terreni, edifici, parte di edifici o loro annessi posti nell'area in cui essi sono situati.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-30