ConvenzioneTitolo III

Art. 27

In vigore dal 23 gen 1990
Se le funzioni di reggente ad interim sono affidate ad un membro del personale diplomatico facente parte della missione diplomatica dello Stato d'invio, questi continua a godere dei priviliegi e delle immunità diplomatiche.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-27

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