ConvenzioneTitolo II

Art. 22

In vigore dal 23 gen 1990
Le disposizioni degli articoli da 16 a 21 della presente Convenzione si applicano, per quanto rilevanti, anche agli aeromobili, purchè ciò non sia in contrasto con gli altri accordi in vigore tra i due Stati e con le leggi e i regolamenti dello Stato ricevente.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-22

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