Convenzione›Titolo III
Art. 24
In vigore dal 23 gen 1990
Le espressioni sotto elencate sono intese nel modo che segue:
a) "membro della famiglia" indica il coniuge, i figli e gli altri parenti di un funzionario o di un impiegato consolare con lui conviventi e a carico;
b) "archivi consolari" indica gli atti, i documenti, la corrispondenza, i libri, le pellicole, i nastri magnetici, i registri, i cifrari, i codici e gli schedari di un ufficio consolare, inclusi i dati inseriti in archivi elettronici e in qualunque altro tipo di archivio, ed ogni attrezzatura usata per la loro utilizzazione, protezione e conservazione;
c) "nave dello Stato d'invio" indica ogni imbarcazione che batte la bandiera dello Stato d'invio, iscluse le navi da guerra;
d) "aeromobile dello Stato d'invio" indica qualsiasi aeromobile registrato nello Stato d'invio esclusi gli aeromobili militari;
e) "Stato d'invio" indica, a seconda dei casi, lo Stato contraente che istituisce l'ufficio consolare o il territorio di detto Stato;
f) "Stato ricevente" indica, a seconda dei casi, lo Stato nel cui territorio è istituito l'ufficio consolare o il territorio di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-24