Convenzione
Art. 8
Ulteriori garanzie per la persona interessata
In vigore dal 21 mar 1989
Ulteriori garanzie per la persona interessata
Ogni persona deve poter:
a. conoscere l'esistenza di un casellario automatizzato di dati a carattere personale, i suoi fini principali, nonché l'identità e la residenza abituale, ovvero la Sede amministrativa, del responsabile del casellario
b. ottenere ad intervalli di tempo ragionevoli e senza ritardo o spese eccessive la conferma dell'esistenza o meno nel casellario automatizzato dei dati di carattere personale ad essa relativi, come pure la trasmissione di tali dati in una forma intelligibile
c. ottenere, se del caso, la rettifica di tali dati o la loro cancellazione qualora questi siano stati elaborati in violazione delle disposizioni di diritto interno di esecuzione dei principi
fondamentali di cui agli della presente convenzione
d. di disporre di una possibilità di ricorso qualora non venga dato seguito ad una richiesta di conferma o, a seconda del caso, di comunicazione, rettifica, o cancellazione di cui ai paragrafi b. e c.
del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-8