Convenzione
Art. 9
Eccezioni e restrizioni
In vigore dal 21 mar 1989
Eccezioni e restrizioni
1. Nessuna eccezione alle disposizioni degli della presente convenzione è ammessa, tranne che entro i limiti di cui al presente articolo.
2. È possibile derogare alle disposizioni degli ed 8 della presente Convenzione qualora una tale deroga, prevista dal diritto della Parte, costituisca una misura necessaria in una società democratica:
a. alla protezione della sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari dello Stato o alla repressione dei reati
b. alla protezione della persona interessata e dei diritti e delle libertà altrui.
3. Restrizioni all'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi b. c. e d. dell' possono essere previste dalla legge per i casellari automatizzati di dati di carattere personale impiegati a fini statistici o per ricerche scientifiche, laddove non esista manifestamente il rischio di violare la vita privata delle persone interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-9