Convenzione

Art. 9

Eccezioni e restrizioni

In vigore dal 21 mar 1989
Eccezioni e restrizioni 1. Nessuna eccezione alle disposizioni degli della presente convenzione è ammessa, tranne che entro i limiti di cui al presente articolo. 2. È possibile derogare alle disposizioni degli ed 8 della presente Convenzione qualora una tale deroga, prevista dal diritto della Parte, costituisca una misura necessaria in una società democratica: a. alla protezione della sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari dello Stato o alla repressione dei reati b. alla protezione della persona interessata e dei diritti e delle libertà altrui. 3. Restrizioni all'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi b. c. e d. dell' possono essere previste dalla legge per i casellari automatizzati di dati di carattere personale impiegati a fini statistici o per ricerche scientifiche, laddove non esista manifestamente il rischio di violare la vita privata delle persone interessate.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-9

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Eccezioni e restrizioni (Art. 9 Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.) — Testo vigente | Portale Normativo