Convenzione
Art. 12
Movimento oltre frontiera di dati a carattere personale e diritto interno
In vigore dal 21 mar 1989
Movimento oltre frontiera di dati a carattere personale e diritto
interno
1. Le seguenti disposizioni si applicano al trasferimento attraverso le frontiere nazionali, indipendentemente dal sistema di trasmissione utilizzato, di dati a carattere persona le che siano oggetto di un'elaborazione automatizzata o siano raccolti al fine di essere successivamente sottoposti a tale elaborazione.
2. Una parte non può, ai soli fini della protezione della vita privata, proibire o condizionare ad una autorizzazione speciale il movimento oltrefrontiera di dati a carattere personale destinati al territorio di un'altra Parte.
3. Tuttavia, ogni Parte ha la facoltà di derogare alle disposizioni del paragrafo 2:
a. nella misura in cui la sua legislazione prevede una regolamentazione specifica per alcune categorie di dati a carattere personale o di casellari automatizzati di dati a carattere personale, in ragione della natura di detti dati o casellari, tranne che se la regolamentazione dell'altra Parte offre una protezione equivalente
b. se il trasferimento è effettuato a partire dal proprio territorio verso il territorio di uno Stato non contraente tramite il territorio di un'altra Parte, al fine di evitare che simili trasferimenti si traducano in un aggiramento della legislazione della Parte di cui all'inizio del presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-12