Convenzione
Art. 16
Rigetto delle domande di assistenza
In vigore dal 21 mar 1989
Rigetto delle domande di assistenza
Un'autorità designata, cui sia rivolta una domanda di assistenza ai
sensi degli della presente Convenzione, può rifiutarsi di darle seguito solo se:
a. la domanda è incompatibile con le competenze, nel campo della
protezione dei dati, delle autorità abilitate a rispondere
b. la domanda non è conforme alle disposizioni della presente
Convenzione
c. il dar seguito alla domanda sarebbe incompatibile con la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico della Parte che l'ha designata, o con i diritti e le libertà fondamentali delle persone che ricadono sotto la giurisdizione di tale Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-16