Convenzione

Art. 18

Composizione del Comitato

In vigore dal 21 mar 1989
Composizione del Comitato 1. Un Comitato consultivo è costituito con l'entrata in vigore della presente convenzione. 2. Ogni Parte designa un rappresentante ed un supplente di tale Comitato. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è parte della convenzione ha il diritto di farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore. 3. Il Comitato consultivo può, con decisione presa all'unanimità, invitare ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte alla convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle sue riunioni.
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