Convenzione
Art. 13
Cooperazione tra le Parti
In vigore dal 21 mar 1989
Cooperazione tra le Parti
1. Le Parti si impegnano ad accordarsi assistenza reciproca per l'attuazione della presente convenzione.
2. A tal fine:
a. ogni Parte designa una o più autorità di cui comunica nome ed indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa
b. ogni Parte che abbia designato più autorità indica nella comunicazione di cui al comma precedente la competenza di ciascuna di esse.
3. Una autorità designata da una Parte, su domanda di una autorità designata da un'altra Parte:
a. fornirà le informazioni sul suo diritto e la sua pratica
amministrativa in materia di protezione dati
b. adotterà, conformemente al suo diritto interno ed ai soli fini della protezione della vita privata, tutte le misure adeguate per fornire informazioni di fatto relative ad una data elaborazione effettuata sul suo territorio, ad eccezione tuttavia dei dati di carattere personale oggetto di tale elaborazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-13