Convenzione
Art. 17
Spese e procedure di assistenza
In vigore dal 21 mar 1989
Spese e procedure di assistenza
1. L'aiuto reciproco che le Parti si accordano ai sensi dell', nonché l'assistenza che esse prestano alle persone interessate che risiedono all'estero conformemente all', non darà luogo al pagamento di spese e diritti diversi da quali relativi agli esperti e interpreti. Tali spese e diritti saranno a carico della Parte che ha designato l'autorità che ha fatto la domanda di assistenza.
2. La persona interessata non deve essere tenuta a pagare, in relazione ai passi intrapresi per suo conto sul territorio di un'altra Parte, spese o diritti diversi da quelli esigibili dalle persone residenti sul territorio di detta Parte.
3. Le altre modalità relative all'assistenza concernenti in particolare la forma e le procedure nonché le lingue da impiegare saranno stabilite direttamente tra le Parti interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-17