Convenzione
Art. 11
Estensione della protezione
In vigore dal 21 mar 1989
Estensione della protezione
Nessuna disposizione del presente capitolo verrà interpretata come limitante o pregiudicante la facoltà di ogni Parte di accordare alle persone interessate una protezione più estesa di quella prevista dalla presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-11