Convenzione
Art. 7
Sicurezza dei dati
In vigore dal 21 mar 1989
Sicurezza dei dati
Adeguate misure di sicurezza vengono adottate per la protezione di dati di carattere personale registrati nei casellari automatizzati contro la distribuzione accidentale o non autorizzata, ovvero la perdita accidentale così come contro l'accesso ai dati, la modifica o la diffusione non autorizzate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-7