Convenzione

Art. 7

Sicurezza dei dati

In vigore dal 21 mar 1989
Sicurezza dei dati Adeguate misure di sicurezza vengono adottate per la protezione di dati di carattere personale registrati nei casellari automatizzati contro la distribuzione accidentale o non autorizzata, ovvero la perdita accidentale così come contro l'accesso ai dati, la modifica o la diffusione non autorizzate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo