Convenzione

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 mar 1989
Definizioni Ai fini della presente convenzione: a. "dati di carattere personale" significa: ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata) b. "casellario automatizzato" significa: tutto l'insieme di informazioni oggetto di un'elaborazione automatizzata c. "elaborazione automatizzata" comprende le seguenti operazioni effettuate nel loro insieme o in parte grazie a procedimenti automatizzati: registrazioni di dati, applicazione ad essi di operazioni logiche e/o aritmetiche, loro modifica, cancellazione, estrazione o diffusione d. "responsabile del casellario" significa: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'ente o altro organismo competente, secondo il diritto nazionale, a decidere quale debba essere la finalità del casellario automatizzato, quali categorie di dati a carattere personale debbano essere registrati e quali operazioni siano ad essi applicabili.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-2

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