Convenzione

Art. 5

Qualità dei dati

In vigore dal 21 mar 1989
Qualità dei dati I dati a carattere personale oggetto di un'elaborazione automatizzata sono: a. ottenuti e elaborati in modo lecito e corretto b. registrati per scopi determinati e legittimi ed impiegati in una maniera non incompatibile con detti fini c. adeguati, pertinenti e non eccessivi riguardo ai fini per i quali vengono registrati d. esatti e, se necessario, aggiornati; e. conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per una durata non superiore a quella necessaria ai fini per i quali sono registrati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-5

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