Convenzione
Art. 3
Campo di applicazione
In vigore dal 21 mar 1989
Campo di applicazione
1. Le Parti si impegnano ad applicare la presente convenzione ai casellari ed alle elaborazioni automatizzate di dati a carattere personale nei settori pubblici e privati.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, comunicare tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa:
a. che non applicherà la presente convenzione a talune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale di cui verrà depositata una lista. Esso tuttavia non dovrà includere in detta lista le categorie di casellari automatizzati assoggettate secondo il suo diritto interno a disposizioni relative alla protezione dei dati.
Di conseguenza, esso dovrà emendare detta lista tramite una nuova dichiarazione qualora categorie supplementari di casellari automatizzati di dati di carattere personale siano assoggettate al
regime di protezione di dati
b. che esso applicherà la presente convenzione anche ad informazioni relative a gruppi, associazioni, fondazioni, società, corporazioni o ad ogni altro organismo che raggruppi direttamente o indirettamente persone fisiche e che goda o meno della personalità giuridica
c. che applicherà le presente convenzione anche ai casellari di dati a carattere personale che non siano oggetto di elaborazione automatizzata.
3. Ogni Stato che ha esteso il campo di applicazione della presente Convenzione tramite una delle dichiarazioni di cui ai comma 2.b o c di cui sopra può, nella citata dichiarazione, indicare che tali estensioni si applicheranno solamente ad alcune categorie di casellari a carattere personale la cui lista verrà depositata.
4. Ogni Parte che ha escluso alcune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale tramite la dichiarazione di cui al comma 2.a di cui sopra non può pretendere l'applicazione della presente convenzione a categorie simili da parte di una Parte che non le abbia escluse.
5. Nello stesso modo, ogni Parte che non ha proceduto ad una o all'altra delle estensioni di cui ai paragrafi 2.b e c. del presente articolo non può pretendere l'applicazione della presente convenzione su tali punti nei confronti di una Parte che abbia proceduto alle dette estensioni.
6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto dal momento dell'entrata in vigore della convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, se detto Stato le ha espresse al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione, ovvero tre mesi dopo che queste siano state ricevute dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa nel caso in cui siano state formulate in un momento successivo. Dette dichiarazioni potranno essere ritirate in tutto o in parte con notifica rivolta al Segretario Generale del Consiglio di Europa. Il ritiro avrà effetto tre mesi dopo la data di ricevimento di una notifica di tal genere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-21;98#art-c-3