Art. 16 · Rigetto delle domande di assistenza
Convenzione

Art. 16

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Rigetto delle domande di assistenza

In vigore dal 21 mar 1989
Rigetto delle domande di assistenza Un'autorità designata, cui sia rivolta una domanda di assistenza ai sensi degli della presente Convenzione, può rifiutarsi di darle seguito solo se: a. la domanda è incompatibile con le competenze, nel campo della protezione dei dati, delle autorità abilitate a rispondere b. la domanda non è conforme alle disposizioni della presente Convenzione c. il dar seguito alla domanda sarebbe incompatibile con la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico della Parte che l'ha designata, o con i diritti e le libertà fondamentali delle persone che ricadono sotto la giurisdizione di tale Parte.
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