Convenzione
Art. 8
In vigore dal 16 mar 1989
Ciascuna Parte s'impegna, al fine di limitare i rischi di degrado fisico del patrimonio architettonico:
1. ad appoggiare la ricerca scientifica volta ad individuare ed analizzare gli effetti nocivi dell'inquinamento ed a definire i mezzi per ridurre o eliminare tali effetti:
3.dell'inquinamento ed a definire i mezzi per ridurre o eliminare tali effetti;
2. a prendere in considerazione i problemi specifici della conservazione del patrimonio architettonico nelle politiche di lotta contro l'inquinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-8