Convenzione

Art. 9

In vigore dal 16 mar 1989
SANZIONI . Ciascuna Parte s'impegna nell'ambito dei poteri di sua competenza, a fare in modo che le infrazioni alla legislazione che protegge il patrimonio architettonico siano oggetto di misure adeguate e sufficienti da parte dell'autorita competente. Tali misure potranno comportare, se del caso, l'obbligo per gli autori di demolire un nuovo edificio irregolarmente costruito o di riportare il bene tutelato alla sua condizione primitiva.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985. — Testo vigente | Portale Normativo