Convenzione
Art. 9
In vigore dal 16 mar 1989
SANZIONI
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Ciascuna Parte s'impegna nell'ambito dei poteri di sua competenza, a fare in modo che le infrazioni alla legislazione che protegge il patrimonio architettonico siano oggetto di misure adeguate e sufficienti da parte dell'autorita competente. Tali misure potranno comportare, se del caso, l'obbligo per gli autori di demolire un nuovo edificio irregolarmente costruito o di riportare il bene tutelato alla sua condizione primitiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-9