Art. 10
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-10
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La disposizione stabilisce che la tutela del patrimonio architettonico deve essere un obiettivo essenziale nei piani regolatori e nelle autorizzazioni dei lavori. Gli Stati devono promuovere programmi di restauro e manutenzione, integrando la conservazione nelle politiche culturali, ambientali e territoriali. È inoltre richiesto di favorire l'uso e la tutela di edifici che arricchiscono l'ambiente urbano o rurale, anche se singolarmente non di rilevanza primaria. Infine, si incoraggia lo sviluppo e l'applicazione di tecniche e materiali tradizionali.
La norma ha lo scopo di impegnare gli Stati ad adottare politiche di conservazione integrata per proteggere e valorizzare il patrimonio architettonico nella pianificazione urbanistica e territoriale.
Si applica a ciascuna Parte firmataria della Convenzione (gli Stati aderenti) e alle rispettive autorità competenti in materia di urbanistica, territorio, cultura e ambiente.
Un Comune che redige il proprio piano regolatore inserisce norme specifiche per tutelare gli edifici storici e prescrive l'uso di materiali tradizionali nei lavori di restauro. Nella stessa pianificazione, include la salvaguardia di vecchi fabbricati rurali che contribuiscono all'armonia del paesaggio, pur non essendo singoli monumenti vincolati.
Ciascuna Parte s'impegna ad adottare politiche di conservazione integrata, a considerare la tutela del patrimonio nei piani regolatori e nelle autorizzazioni, a promuovere programmi di restauro e manutenzione e a favorire tecniche e materiali tradizionali; non sono menzionate sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.