Convenzione

Art. 11

In vigore dal 16 mar 1989
. Ciascuna Parte s'impegna a favorire, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche del patrimonio: - l'uso dei beni tutelati, tenuto conto delle esigenze della vita contemporanea; - l'adattamento, qualora ciò si riveli appropriato, di edifici antichi a nuovi usi.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985. — Testo vigente | Portale Normativo