Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 16 mar 1989
. Ciascuna Parte s'impegna a favorire, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche del patrimonio: - l'uso dei beni tutelati, tenuto conto delle esigenze della vita contemporanea; - l'adattamento, qualora ciò si riveli appropriato, di edifici antichi a nuovi usi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-11