Convenzione

Art. 12

In vigore dal 16 mar 1989
. Riconoscendo l'interesse di agevolare la visita dei beni tutelati da parte del pubblico, ogni Parte s'impegna a fare in modo che le conseguenze di detta apertura al pubblico, in particolar modo le sistemazioni delle vie di accesso, non rechino danno alla natura architettonica e storica di detti beni e del loro ambiente.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985. — Testo vigente | Portale Normativo