Convenzione

Art. 17

In vigore dal 16 mar 1989
COORDINAMENTO EUROPEO DELLE POLITICHE DI CONSERVAZIONE . Le Parti s'impegnano a scambiarsi informazioni sulle loro politiche di conservazione per quanto riguarda: 1. i metodi da definire in materia d'inventario, di protezione e di conservazione dei beni, tenuto conto dell'evoluzione storica e del graduale aumento del patrimonio architettonico; 2. i mezzi per conciliare nel migliore dei modi l'obiettivo prioritario di protezione del patrimonio architettonico e le attuali necessità della vita economica, sociale e culturale; 3. le possibilità fornite dal le nuove tecnologie, relative alle procedure sia di individuazione che di registrazione, alla lotta contro il degrado dei materiali, alla ricerca scientifica, ai lavori di restauro ed alle modalità di gestione e di animazione del patrimonio architettonico; 4. i mezzi per promuovere la creazione architettonica che costituisce il contributo della nostra epoca al patrimonio europeo.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-17

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