Convenzione

Art. 22

In vigore dal 16 mar 1989
CLAUSOLE FINALI . 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, secondo le disposizioni del precedente paragrafo. 3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di ogni stato membro che esprimera successivamente il proprio consenso ad esserne vincolato, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985. — Testo vigente | Portale Normativo