Convenzione

Art. 25

In vigore dal 16 mar 1989
. 1. Ciascun Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, può dichiarare che si riserva il diritto di non adeguarsi, in tutto o in parte, alle disposizioni dell', paragrafi c) e d). Non e ammessa alcuna altra riserva. 2. Ciascun Stato contraente, che abbia espresso una riserva in virtùdel precedente paragrafo, può ritirarla, tutta o in parte, inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro entrerà in vigore dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale. 3. La Parte che ha espresso la riserva riguardo alla disposizione menzionata nel primo paragrafo di cui sopra, non potrà esigere che detta disposizione venga applicata da un'altra Parte tuttavia essa potra, qualora la riserva sia parziale o condizionale, esigere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.
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