Convenzione
Art. 4
In vigore dal 16 mar 1989
.
Ciascuna Parte s'impegna:
1. ad applicare, in virtù della tutela giuridica dei beni considerati, adeguate procedure di controllo e di autorizzazione;
2. ad evitare che beni tutelati vengano deturpati, degradati o demoliti. In tale prospettiva, ciascuna Parte s'impegna, qualora ciò non sia gia stato fatto, ad inserire nella sua legislazione delle disposizioni che prevedono:
a) la presentazione ad un'autorita competente, dei progetti di demolizione o di modifica dei monumenti gia tutelati o che sono oggetto di una procedura di salvaguardia nonché di ogni progetto lesivo dell'ambiente in cui si trovano;
b) la presentazione, ad un'autorità competente di progetti relativi a tutto o ad una parte di un'insieme architettonico o di un sito, e concernenti lavori:
- di demolizione di edifici;
- di costruzione di nuovi edifici;
- di importanti modifiche che potrebbero alterare le caratteristiche dell'insieme architettonico o del sito;
c) la possibilità per i poteri pubblici di ingiungere al proprietario di un bene tutelato di effettuare dei lavori o sostituirsi ad esso in caso di inadempienza da parte sua;
d) la possibilita di espropriare un bene tutelato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-4