Convenzione
Art. 3
In vigore dal 16 mar 1989
PROCEDURE LEGISLATIVE DI TUTELA
.
Ciascuna Parte s'impegna:
1. a porre in atto un regime legislativo di tutela del patrimonio
architettonico
2. a garantire, nell'ambito di detto regime e secondo modalita proprie ad ogni Stato o regione, la tutela dei monumenti, degli insiemi architettonici e dei siti.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-3