Convenzione

Art. 2

In vigore dal 16 mar 1989
INDIVIDUAZIONE DEI BENI DA TUTELARE . Al fine di individuare con precisione i monumenti, insiemi architettonici e siti suscettibili di essere tutelati, ciascuna Parte s'impegna a farne l'inventario, e, in caso di pericolo incombente sui beni interessati, ad elaborare nei più brevi termini una documentazione adeguata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo