Convenzione
Art. 2
In vigore dal 16 mar 1989
INDIVIDUAZIONE DEI BENI DA TUTELARE
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Al fine di individuare con precisione i monumenti, insiemi architettonici e siti suscettibili di essere tutelati, ciascuna Parte s'impegna a farne l'inventario, e, in caso di pericolo incombente sui beni interessati, ad elaborare nei più brevi termini una documentazione adeguata.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-2