Art. 1

In vigore dal 16 feb 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1) Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985.
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