Convenzione

Art. 1

In vigore dal 16 mar 1989
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DELL'EUROPA Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e di attuare una più stretta unione tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio; Riconoscendo che il patrimonio architettonico rappresenta una espressione insostituibile della ricchezza e della varieta del patrimonio culturale europeo, un'inestimabile testimonianza del nostro passato ed un bene comune a tutti gli Europei; Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare l'° di detta Convenzione; Vista la Carta Europea del Patrimonio Architettonico adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 26 settembre 1975 e la Risoluzione 28, adottata il 14 aprile 1976, relativa all'adeguamento dei sistemi legislativi e regolamentari nazionali alle esigenze di una conservazione integrata del patrimonio architettonico; Vista la Raccomandazione 880 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alla conservazione del patrimonio architettonico; Tenendo conto della Raccomandazione n. R 16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, relativa alla formazione specializzata di architetti, urbanisti, ingegneri del genio civile e paesaggisti, come pure la Raccomandazione n. R 13 del Comitato dei Ministri adottata il 1° luglio 1981, relativa alle azioni da intraprendere a favore di alcuni mestieri nel settore dell'attivita artigianale minacciati di estinzione; Ricordando l'importanza di tramandare un sistema di riferimenti culturali alle generazioni future, di migliorare l'ambito di vita urbana e rurale e di favorire, con l'occasione, lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati e delle Regioni; Affermando che è opportuno accordarsi sugli orientamenti fondamentali di una politica comune che sia garante della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio architettonico; Hanno convenuto quanto segue: DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO . Ai fini della presente Convenzione il termine "patrimonio architettonico comprende i seguenti beni immobili: 1. I monumenti: ogni realizzazione di particolare rilievo per via del suo interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico, ivi comprese le installazioni o gli elementi decorativi che sono parte integrante di dette realizzazioni. 2. Gli insiemi architettonici: insiemi omogenei di costruzioni urbane o rurali, di rilevante interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico, sufficientemente armonici per essere oggetto di una limitazione topografica. 3. I siti: realizzazioni combinate dell'uomo e della natura, parzialmente costruite e che costituiscono degli spazi sufficientemente caratteristici ed omogenei da essere oggetto di una delimitazione topografica, di rilevante interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-1

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