Convenzione

Art. 26

In vigore dal 16 mar 1989
. 1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-26

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Art. 26 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985. — Testo vigente | Portale Normativo