Art. 1
In vigore dal 16 feb 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1) Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985.
Storico versioni
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