Convenzione

Art. 18

In vigore dal 16 mar 1989
. Le Parti s'impegnano a prestarsi, ogni qualvolta ciò sia necessario, una reciproca assistenza tecnica che si manifesta in uno scambio di esperienze e di esperti in materia di conservazione del patrimonio architettonico.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-18

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