Convenzione
Art. 18
21 / 30In vigore dal 16 mar 1989
.
Le Parti s'impegnano a prestarsi, ogni qualvolta ciò sia necessario, una reciproca assistenza tecnica che si manifesta in uno scambio di esperienze e di esperti in materia di conservazione del patrimonio architettonico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-18