Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 16 mar 1989
Ciascuna Parte s'impegna, al fine di limitare i rischi di degrado fisico del patrimonio architettonico: 1. ad appoggiare la ricerca scientifica volta ad individuare ed analizzare gli effetti nocivi dell'inquinamento ed a definire i mezzi per ridurre o eliminare tali effetti: 3.dell'inquinamento ed a definire i mezzi per ridurre o eliminare tali effetti; 2. a prendere in considerazione i problemi specifici della conservazione del patrimonio architettonico nelle politiche di lotta contro l'inquinamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93#art-c-8