Trattato

Art. 16

Consegna di beni

In vigore dal 26 gen 1989
Consegna di beni 1. Nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiesta e salvi i diritti dei terzi, che dovranno essere debitamente rispettati, tutti i beni trovati nel territorio della Parte richiesta, che siano acquisiti come proventi del reato o che possano essere richiesti come prova, dovranno, se la Parte richiedente lo domanda, essere a questa consegnati se l'estradizione viene concessa. 2. I suddetti beni dovranno, se la Parte richiedente lo domanda, essere consegnati alla Parte richiedente anche se l'estradizione, pur essendo stata concessa, non può essere eseguita a causa della morte o della fuga della persona richiesta. 3. Se il bene di cui si tratta e passibile di sequestro o confisca sul territorio della Parte richiesta, la Parte richiesta può, in relazione a procedimenti in corso, trattenerlo temporaneamente presso di sè o consegnarlo a condizione che venga restituito senza spese. 4. Quando i diritti della Parte richiesta o di terzi lo esigono, qualsiasi bene consegnato in base al presente articolo dovrà essere restituito senza alcuna spesa alla Parte richiesta, se questa Parte lo domanda.
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Consegna di beni (Art. 16 Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo