Trattato

Art. 14

Concorso di richieste

In vigore dal 26 gen 1989
Concorso di richieste 1. Se vengono ricevute richieste di estradizione della stessa persona da parte di due o più stati, la Parte richiesta deciderà a quale di questi Stati dovrà essere estradata la persona e comunicherà la propria decisione alla Parte richiedente. 2. Nel decidere a quale Stato la persona deve essere estradata, la Parte richiesta terrà in considerazione tutte le circostanze rilevanti e, in particolare: a) se le richieste si riferiscono a reati diversi, la gravità dei vari reati; b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato; c) le date delle richieste; d) la nazionalità ed il luogo di residenza abituale della persona; e e) la possibilità di una susseguente estradizione verso un altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12#art-t-14

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