Trattato
Art. 12
Informazioni aggiuntive
In vigore dal 26 gen 1989
Informazioni aggiuntive
1. Se la Parte richiesta ritiene che la documentazione fornita a sostegno della richiesta non sia sufficiente, ai sensi del presente Trattato, per consentire la concessione dell'estradizione, questa Parte può richiedere che vengano fornite, entro un termine di tempo da essa stabilito, informazioni aggiuntive.
2. Se la persona di cui si richiede l'estradizione e stata arrestata e le informazioni aggiuntive fornite non sono sufficienti ai sensi del presente Trattato, o non vengano ricevute nel termine stabilito, la persona può essere messa in libertà. Ciò non precluderà alla Parte richiedente la possibilità di inoltrare una nuova richiesta di estradizione della persona.
3. Quando la persona e messa in libertà ai sensi del paragrafo 2, la Parte richiesta deve darne notizia non appena possibile alla Parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-01-02;12#art-t-12